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Donazioni politiche di terzi


Le disposizioni del Legge sulle elezioni locali del 1999 [Divulgazione di donazioni e spese]. e successive modifiche nei confronti di terzi hanno lo scopo di riportare tale persona o persone all'interno del regime politico di donazione operante a livello di governo locale.

Un “terzo” è definito nella legislazione come qualsiasi persona, diversa da un partito politico iscritto nel registro dei partiti politici ai sensi della Parte III della legge elettorale del 1992 o da un candidato alle elezioni, che accetta, in un determinato anno, un donazione il cui valore superi i 100 euro.

Il terzo che riceve una donazione in denaro superiore a € 100 è tenuto a registrarsi presso il proprio ente locale, ad aprire un conto per le donazioni politiche e a presentare un rendiconto finanziario con un certificato e una dichiarazione legale al proprio ente locale entro e non oltre il 31 marzo in ogni anno. Con decorrenza 126.97 gennaio 100, l'importo soglia per l'iscrizione a terzi e per l'apertura di un conto per le donazioni politiche è stato ridotto da 1 euro a 2013 euro.

Una copia del “Linee guida per le terze parti” è disponibile per il download di seguito. Questo documento contiene linee guida per assistere terzi nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi della legge e contiene informazioni sui requisiti di registrazione, sui limiti delle donazioni, sulle donazioni vietate e sull'apertura di conti per donazioni politiche.

Documento di linee guida

Dichiarazioni sulle donazioni